Blocco TikTok? No, limitazione provvisoria!

Lo scorso 22 gennaio Il Garante per la protezione dei dati personaliha disposto nei confronti di TikTok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica.” Così intitolavano molti giornali, ma approfondiamo la questione.

Di seguito, Alessandro Rubino chiarisce le implicazioni dettate dalle decisioni del Garante.

Bisogna fare all’authority un plauso: per la prima volta ha fatto un provvedimento d’urgenza importantissimo che apre la strada al controllo sui social che da tempo manca.

Difatti, il Garante Privacy ha aperto un fascicolo anche nei confronti di Facebook e Instagram per capire come è possibile che un under 13 possa iscriversi ai social con tutti i rischi che conosciamo.

La vicenda TikTok non nasce purtroppo con la piccola Antonella di Palermo, ma nasce a metà dicembre, perché il Garante aveva già attivato una istruttoria con un provvedimento.

Il Garante aveva già verificato che TikTok, nell’ordine:

  • non rende le informative come dovrebbero essere rese;
  • non ha costruito la piattaforma sulla base del principio di privacy by design;
  • ed ha tutta una serie di opzioni non conformi al GDPR.

Quindi aveva dato come termine il 29 gennaio per rispondere a quella che era una normale istruttoria di conformità alla normativa.

L’autorità è intervenuta d’urgenza, come da GDPR, attraverso questo provvedimento di cui è stato prolungato il termine al 15 febbraio.

Nel provvedimento, che comporta sanzioni anche penali, dal punto di vista del nostro Codice della privacy, infatti, è richiamato l’articolo 170 con la reclusione per “chiunque non ottemperi a questo provvedimento”, nell’ambito TikTok, “da tre mesi a due anni”.

Con questo provvedimento il garante ha per il momento esercitato uno dei poteri che è quello della limitazione provvisoria del trattamento, riconosciuto dall’articolo 58 del GDPR, ed ha disposto a TikTok, entro il 15 febbraio, un blocco, con effetto immediato, circa la possibilità di aprire nuovi account, o di gestire account esistenti di soggetti dei quali minori non si può verificare l’età conforme.

Al momento TikTok non ha ancora risposto, e dovrà dimostrare tecnicamente come verificherà l’età, oltre alla splendida novella, di pochi giorni fa, relativa ad una falla di sicurezza che renderebbe possibile il furto d’identità in maniera molto semplice.

Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, lettera f del GDPR, che prevede la limitazione temporanea e provvisoria del trattamento, è sbagliato parlare di blocco perché non è stato bloccato: a TikTok è stato provvisoriamente limitato il trattamento di quegli account per i quali il Garante ha chiesto entro il 15 febbraio di ricevere la verifica dell’età perché sono riferiti a minori eventualmente anche sotto i 14 anni.

Il provvedimento inoltre prevede una duplice sanzione:

  1. Sanzione amministrativa: ex art 83, comma 5, lettera e del GDPR, se si viola o non si rispetta, entro i termini, il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, quel titolare, ovvero TikTok, è passibile di una sanzione fino a 20 milioni di euro o, se superiore, fino al 4 per cento del fatturato globale mondiale annuo dell’anno precedente;
  1. Sanzione penale: chiunque non ottempera al provvedimento del garante ai sensi articolo 58, comma 2, lettera f, quindi la limitazione provvisoria del trattamento, è sanzionato anche penalmente, nel caso in essere, chiunque del management che era tenuto ad ottemperare al provvedimento rischia una sanzione penale che prevede la reclusione da tre mesi a due anni.

Non solo TikTok nel mirino del garante finalmente.

Non è stato bloccato TikTok!